dello Stato: opponetevi all'entrata in vigore del Trattato ESM
(European Stability Mechanism).
Condivido il testo sottostante e lo sottopongo alla Vostra attenzione:
La gestione del fondo "salva-stati ESM" ad una istituzione intergovernativa
finanziaria fra immunità ed altri privilegi.
Un punto di non ritorno verso l'annientamento dei sistemi democratici dei
paesi dell'Unione Europea?
di Lidia Undiemi*
Questo documento è anche un appello ai parlamentari nazionali: opponetevi
all'entrata in vigore del Trattato ESM (European Stability Mechanism).
Attenzione, nelle ultime notizie di stampa si sostiene che il
documento sia stato appena
siglato e si da per scontata la sua operatività. In realtà l'ESM è
stato firmato l'11
luglio 2011 e la firma di cui si discute in questi giorni fa
riferimento ad una nuova
versione del trattato (2 febbraio 2012). Ciò non cambia la sostanza
dei rischi di
"annientamento democratico" che corrono i cittadini dei paesi europei a cui è
chiesto di aderire.
Il trattato ESM, ossia il documento che istituisce l'organizzazione finanziaria
intergovernativa a cui si intende attribuire la gestione del nuovo
fondo "salva stati", può
entrare in vigore soltanto previa ratifica della modifica apportata all'art.
136 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea da parte dei parlamenti
nazionali.
La Merkel è andata in Cina? Ci resti.
Immunità e privilegi, "scudi" patrimoniali, condoni fiscali e potenti
protetti da eventuali
interventi giudiziari, soci e finanziatori di un organismo intergovernativo che
interferiscono nella scelta delle politiche economiche nazionali ed
operazioni finanziarie
coperte da segreto. Questa non è fantapolitica, questi obiettivi non
li ha messi in campo
l'uomo più criticato al mondo per la sua incapacità di saper
rispettare le regole, questo è il
futuro dell'Europa progettato dai leader dei paesi europei che stanno
tentando, in fretta e
furia, di portare a regime il trattato che istituisce il Meccanismo
Europeo di Stabilità
(ESM). Adesso Merkel e Sarkozy dovranno semplicemente volgere lo
sguardo verso uno
specchio per provare lo stesso risultato emotivo che ottengono
incrociando Berlusconi.
Perché la leadership europea ricorre all'immunità?
Se il cavallo di battaglia dell'Europa (di Troia per i suoi cittadini)
è l'ESM allora
l'Inghilterra ha fatto bene ad uscire da questo probabile massacro
democratico, tranne
che, ovviamente, non ci siano sorprese dell'ultimo momento.
Le istituzioni europee intendono delegare ad un'organizzazione
finanziaria internazionale
(ESM), con chiare impronte privatistiche, il compito di risolvere i
problemi di instabilità
finanziaria dell'area euro. La crisi, piombata addosso alle
popolazioni per l'incapacità
politica di sapere tutelare l'economia reale dal ladrocinio
speculativo, si sta evolvendo
verso una clamorosa autoassoluzione da parte di coloro che ancora oggi detengono
saldamente il timone di comando dell'Europa, almeno apparentemente.
Le tanto criticate anomalie del sistema Italia stanno trovando piena
legittimazione nel
contesto comunitario, dalla tendenza alla privatizzazione delle
funzioni pubbliche alla
pretesa impunità per i membri dell'ESM fino ad arrivare ai capitali "scudati".
I recenti accadimenti politici e finanziari, che saranno di seguito
esposti, convergono verso
un'Europa che sembra essere nelle mani di leader impauriti e smarriti
o, peggio ancora,
complici di potenti finanzieri con pericolose mire espansionistiche.
* Studiosa di economia e diritto.
Una certezza, forse, è possibile concedersela, e cioè che per il solo
fatto di aver proposto di
consegnare nelle mani di una struttura intergovernativa, disciplinata
mediante regole
vaghe, flessibili ed equivocabili in un valzer di immunità e di
privilegi, il futuro delle
politiche economiche degli stati membri, dovrebbe portare alle
immediate dimissioni dei
rappresentanti istituzionali che hanno appoggiato questo percorso politico.
Se i parlamenti nazionali ratificano l'entrata in vigore del trattato
da cui origina l'ESM si
potrebbero anche verificare scenari di retrocessione civile che
nemmeno il più visionario
dei registi sarebbe oggi in grado di rappresentare. Non è escluso che
per le elezioni italiane
del 2013 si possano candidare anche animali domestici.
Il trattato ESM: introduzione.
Il meccanismo europeo di stabilità è lo strumento scelto dalla
politica di Bruxelles per
fornire assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà, sulla base, si
badi bene, del rispetto da
parte dello Stato (potenziale) debitore di determinate condizioni di
politica economica
negoziate con l'ESM attraverso l'intervento mediato delle istituzioni europee.
Piuttosto impegnativo come compito per una istituzione finanziaria,
visto che si tratta di
tutelare le economie nazionali contro la finanza speculativa,
indiscussa protagonista della
crisi.
L'obiezione più irritante che i tecnici professionisti della crisi
potrebbero sollevare nel caso
in cui qualche giornalista inciampasse sulla questione, riguarda la circostanza,
apparentemente rassicurante e certamente degna di relativismo
pirandelliano, che i
membri dell'ESM sono gli stati aderenti all'euro. Membro, socio, parte
contraente o
creditore, sono questi i nuovi ruoli con cui si intende
(de)legittimare e misurare il potere di
uno Stato sul proprio territorio? Basti pensare che nel caso in cui il
paese membro non
riesca a far fronte agli impegni finanziari assunti con l'ESM non
potrà esercitare il diritto di
voto per tutta la durata dell'inadempienza (articolo 4, punto 8).
Il trattato, infatti, non è semplicemente un insieme di regole
finalizzate ad ottenere la
stabilità finanziaria della zona euro ma, si presti molta attenzione a
questo passaggio, si
tratta di un documento che disciplina l'istituzione di un organismo finanziario
internazionale dove i 17 paesi1 aderenti, compresa l'Italia, dovranno
negoziare, non in
qualità di stati sovrani ma di soci e di debitori, scelte di politica
economica, monetaria e
fiscale al fine di ottenere la liquidità necessaria per evitare il default.
Che sia chiaro dunque che l'ESM non è un "meccanismo" ma l'atto istitutivo di
un'organizzazione intergovernativa, ossia un'entità giuridica distinta
dai soggetti
istituzionali democraticamente e costituzionalmente legittimati ad
incidere sulle tematiche
in questione.
La sensazione è che la politica comunitaria, piuttosto che ammonire le
tendenze eversive
della finanza internazionale, stia spingendo verso una inarrestabile
demolizione dei
principi democratici. Strappare i panni istituzionali ad uno Stato per
costringerlo a
confrontarsi nella giungla dei mercati finanziari in qualità di grande
debitore, dove chi
detta legge è chi possiede più denaro, significa indirizzare la
Costituzione verso
un'umiliante sottomissione a quelle folli logiche speculative che appaiono come
l'immagine, sempre meno sfocata, dell'anticamera di una
pericolosissima dittatura
economica.
Nessun salvatore, semmai qualche compratore. Un do ut des che lascia
col fiato sospeso: in
cambio di cosa il paese squattrinato otterrà le risorse monetarie che
ritiene siano
necessarie per continuare a riempire il solito secchio bucato di conti
pubblici? La finanza è
uno strumento di sviluppo e i paesi europei, orfani di strategie di
crescita economica,
1 The Kingdom of Belgium, the Federal Republic of Germany, the
Republic of Estonia, Ireland, the Hellenic
Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian
Republic, the Republic of Cyprus, the
Grand Duchy of Luxembourg, Malta, the Kingdom of the Netherlands, the
Republic of Austria, the
Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic and
the Republic of Finland.
hanno subito la trasformazione di tale mezzo in obiettivo. Non importa
dove vanno a finire
i soldi, l'importante è continuare ad ottenerli in prestito. A quanto
pare, invece, chi detiene
le banconote sa benissimo che il potere risiede nel possesso e nel
governo di ciò che è
"reale". Dietro teatrini e festini politici c'è qualcuno che, come
l'ossessionato contadino
della famosa novella di Giovanni Verga, "La roba", sta pian piano
espropriando i nobili
stati delle ricchezze pubbliche, con la sola eccezione, ma solo per
chiaro disinteresse, dello
stemma sfrattato dal castello, nel nostro caso la Costituzione. C'è da
chiedersi, quale carta
dei valori sarà apposta nei luoghi di conquista?
Come si vedrà meglio più avanti, l'apertura dell'ESM ai paesi non
aderenti all'euro nei
processi decisionali relativi alle operazioni di finanziamento degli
stati in difficoltà, "sotto
rigorosa condizionalità", allontana le istituzioni da quell'idea di
governo politico dei
meccanismi finanziari che rischiano di far fallire diverse nazioni.
Ma a quali condizioni deve attenersi la nazione debitrice? Di
"politica economica", come
meglio specificato nel vecchio testo del trattato e come
successivamente riproposto in una
versione più "addolcita" e meno intuitiva. Questi aspetti saranno
approfonditi nel corso
della trattazione anche attraverso un confronto fra i due trattati ESM
che dovrebbe
facilitare la comprensione delle strategie legate alla gestione del
nuovo fondo "salva stati".
L'intervento istituzionale nella grande finanza è ormai necessario
vista la grave situazione
che affligge la zona euro. Si consideri, tuttavia, che per ricondurre
i paesi verso un processo
di sviluppo virtuoso il passo immediatamente successivo dovrebbe essere quello
dell'attuazione di una politica legislativa volta a proteggere
l'economia reale dalla finanza
speculativa e, pian piano, far rientrare l'ingerenza politica sul
mercato, evidentemente di
carattere straordinario. Non bisogna infatti commettere l'errore,
potenzialmente fatale, di
credere che la crisi si risolve togliendo dalle mani delle agenzie di
rating la gestione delle
dinamiche finanziare. E' vero che queste società godono oggi di un
potere spropositato ma
non si può nemmeno negare che gli speculatori, troppo spesso
appoggiati dalla politica,
hanno svuotato dall'interno i principali contesti produttivi delle
economie nazionali.
Il contesto
Prima di entrare specificatamente nel merito delle motivazioni che
dovrebbero spingere le
istituzioni dei 17 paesi aderenti a non ratificare il trattato ESM, è
necessario fare il punto
della situazione sui principali avvenimenti politici e di mercato che
ruotano attorno alle
scelte di Bruxelles.
Nel 2007 esplode la bolla speculativa statunitense, il crollo di
grandi istituzioni finanziarie
si ripercuote in molte parti del mondo, compresa l'Europa. Si iniziano
ad aprire squarci di
verità sui metodi utilizzati dagli speculatori per realizzare ingenti
utili, "fittizi" poiché
sganciati, soprattutto in termini di responsabilità, dalle attività
produttive poste alla base
dell'emissione degli strumenti finanziari derivati. La politica, a
partire da quella di
Washington, risponde alla crisi finanziaria facendo leva su interventi
di natura monetaria e
fiscale e, almeno per quanto riguarda la riforma di Obama, si
inaspriscono le sanzioni per
coloro che violano le leggi. Si è quindi deciso di agire "a valle" del
sistema speculativo
mediante l'immissione di ulteriore liquidità nei mercati che ha
determinato un ulteriore
innalzamento dell'indebitamento pubblico.
Il dibattito sulle cause della crisi è praticamente scomparso dalla
scena pubblica per
riapparire, quasi come un castigo divino, in un momento ben preciso,
ossia quando alcuni
stati, come l'Italia, privi di una seria politica nazionale di
sviluppo economico, si sono
ritrovati in grande difficoltà nel piazzare il rinnovo, nonché
l'aumento, del proprio debito
pubblico attraverso l'emissione di nuovi titoli di Stato.
In un contesto di questo tipo le politiche di austerity rappresentano
un sacrificio
drammaticamente inutile per i cittadini in quanto si tratta
sostanzialmente di versare
ulteriore moneta nel buco nero della finanza speculativa.
In questa ulteriore fase iniziano a diffondersi altri importanti
aspetti della grande crisi,
come l'intreccio del debito pubblico fra diverse nazioni modello
"effetto domino" e le
difficoltà degli istituti finanziari che detengono una quantità enorme
dei titoli pubblici
degli stati "deboli". Un esempio? La società finanziaria MF Global è
fallita perché nel suo
portafoglio c'erano troppi titoli di stato dei paesi europei più indebitati.
Questo è uno dei principali motivi per cui si cerca una soluzione
globale in ambito europeo,
con particolare attenzione anche da parte dei grandi creditori
dell'area euro, fra cui
chiaramente Cina e Stati Uniti.
Sulla limitatezza degli effetti degli stimoli fiscali e monetari non
sono mancati commenti
critici da parte di diversi economisti, fra cui John Taylor, Robert
Barro e il neo-nobel
Thomas Sargent, e dato che i tecnici vanno di moda, forse è il caso di
dare maggiore
visibilità a quelle scuole di pensiero che si sono rivelate più
coincidenti con la realtà dei
fatti.
Il mercato interbancario: i rischi di indebitamento della BCE
Nel mercato interbancario le concessioni di liquidità da parte della
BCE assumono toni
preoccupanti. In condizioni pressoché normali, se una banca necessita
di liquidità chiede
un prestito ad altri istituti di credito che hanno maggiori
disponibilità. Perché interviene la
BCE con un rilevante grado di assistenzialismo? La situazione di crisi
bancaria è talmente
grave che le banche a corto di liquidità non riescono a trovare
istituti che stanno meglio.
Non meno preoccupante è lo strumento finanziario con cui la BCE
fornisce moneta alle
banche. Si chiama LTRO (Long Term Refinancing Operation),
rifinanziamenti a 36 mesi,
una scadenza definita da esperti analisti lunga ed anomala per il
mercato interbancario.
Sulla qualità dei titoli che la banca è tenuta a depositare in
garanzia sono state sollevate
diverse critiche in quanto potrebbero essere trasferiti anche titoli
di Stato che attualmente
hanno difficoltà ad essere piazzati sul mercato. La BCE investe dunque
le proprie
disponibilità in favore delle banche correndo grossissimi rischi di
indebitamento e
togliendo risorse all'economia reale. Non solo gli istituti di credito
vengono praticamente
assolti e premiati senza aver nemmeno verificato perché si sono
ritrovati in stato di crisi,
ma ottenendo denaro all'1% possono tranquillamente lucrare proponendo
al mercato tassi
ben più alti. Non rassicura certamente il fatto che i crediti in
ambito ESM, prima ancora
quelli del FMI, godranno di privilegio. Il rimborso del debito
rappresentato dai titoli che la
BCE ha eventualmente preso in garanzia dalle banche può avvenire
soltanto dopo che lo
stesso Stato debitore ha pagato l'organizzazione finanziaria. Si
potrebbe verificare la
paradossale situazione che la BCE, nonostante gli scontri politici
sugli Eurobond e
l'impossibilità di potere acquistare titoli di Stato sul mercato
primario, veda drasticamente
ridurre il proprio ruolo istituzionale, con gravi ripercussioni sugli
assetti produttivi degli
stati membri.
Bond europei. Il "NO" della Germania: scelta o imposizione?
Si discute animatamente sulla possibilità che la BCE emetta titoli di
debito europei per far
fronte alle richieste di liquidità dei paesi in difficoltà.
La Germania ha mantenuto una posizione di rifiuto per questa
soluzione. Si sperava che al
vertice del 9 dicembre si raggiungesse un compromesso in termini di
sottoposizione degli
stati membri ad una stretta vigilanza sui conti e a rigorosi vincoli
di bilancio mediante la
modifica dei Trattati. Ciò non è accaduto, l'Inghilterra si è tirata
indietro e si è optato per la
realizzazione di accordi intergovernativi.
Per comprendere fino in fondo questi delicatissimi passaggi politici
occorre fare qualche
passo indietro.
Nei primi giorni di settembre si verificano alcuni importanti
avvenimenti. Il 7 settembre la
Corte Tedesca emette una sentenza che appare come un insormontabile ostacolo
all'emissione degli eurobond in quanto, fra le altre cose, questi
strumenti rappresentano un
limite permanente, così come l'ESM, per la sovranità di bilancio. Il
12 settembre Jürgen
Stark, capo economista e membro tedesco del Comitato esecutivo della
BCE, si dimette.
Nelle dichiarazioni ufficiali si parla di "motivi personali" ma alcune
fonti fanno riferimento
alla sua contrarietà all'acquisto di bond da parte della BCE, e forse
anche alle operazioni di
rifinanziamento delle banche sopra citate che di fatto trasferiscono
il rischio dei titoli di
Stato all'istituto di credito europeo. Lo stesso giorno delle
dimissioni di Stark e poco più di
un mese dopo il declassamento degli USA da parte di S&P il gruppo cui
appartiene la nota
società di rating attua una consistente riorganizzazione,
probabilmente dettata dalla
perdita dell'11% subita nel mese di agosto.
L'impressione è che la Germania avendo ottenuto un "due di picche" dall'organo
giurisdizionale e un "arrivederci" dall'Inghilterra stia cercando di
ottenere comunque lo
stesso risultato agendo mediante una grande potenza finanziaria che di
fatto sostituisce il
potere delle istituzioni.
Viene da chiedersi, poiché gli stati che aderiscono all'ESM si
vincolano "irrevocabilmente
ed incondizionatamente" a versare la quota di capitale sottoscritta,
nell'ipotesi in cui la
Corte Tedesca bocci anche la partecipazione della Germania all'organizzazione
intergovernativa lo Stato tedesco sarebbe comunque obbligato a versare
la modica cifra di
circa 190 miliardi di euro al fondo?
S&P, gli opinionisti della crisi sono proprio sicuri che è solo un problema di
governo delle agenzie di rating?
E' stata già espressa la contrarietà a considerare come fonte di tutti
i mali della finanza
l'influenza esercitata dalle agenzie di rating sui mercati mondiali.
Si pensi a molte grandi aziende italiane che sono state ridotte
all'osso da parte dei tanti
"capitani coraggiosi" che hanno lasciato senza lavoro centinaia di
migliaia di lavoratori in
nome di uno spregiudicato arricchimento personale nemico dell'economia
reale e dei conti
pubblici. Operazioni di trasferimenti di rami di azienda e di rapporti
di controllo societario
sono state alla base delle grandi trasformazioni subite da entità come
Unicredit e Telecom
a seguito delle quali, con grave indifferenza politica, sono emersi
problemi di crisi e
richieste di aiuti di Stato. E' bene ricordare che la Corte dei Conti,
in occasione
dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2011, ha denunciato che le
esternalizzazioni e le
privatizzazioni si sono ridotte a un mezzo per la gestione clientelare
del potere politicoamministrativo.
Ancor prima delle politiche di austerity e di scagliarsi contro le agenzie
che danno i voti l'attuale governo dovrebbe occuparsi di svuotare le
tasche ai pericolosi
ladri in giacca e cravatta.
Detto ciò, è il caso di non tralasciare il susseguirsi di cambiamenti che stanno
caratterizzando i leaders del rating. La gestione degli indici S&P e
Down Jones sembra
essere segnata da altri importanti eventi. Il cambio di presidenza di
S&P a seguito del
declassamento USA. La scissione del gruppo cui appartiene S&P in due
divisioni, McGraw-
Hill Markets, che comprende Rating S&P, JD Power Associates e Platts,
e McGraw-Hill
Education nell'ambito dell'editoria. La realizzazione della Joint
venture fra McGraw-Hill e
CME Group (comprende Down Jones) che riguarda un business indici per
un asset pari a 6
miliardi di dollari. La presentazione di un nuovo comitato esecutivo è
avvenuta il giorno di
inizio del vertice europeo (8 dicembre).
Un inaccettabile punto di non ritorno verso una pericolosa dittatura
economica?
Chiedere la ratifica di questo Trattato (da non confondere con il
"Trattato sulla stabilità, il
coordinamento e la governance nell'unione economica e monetaria" riguardante il
rafforzamento della disciplina fiscale dei paesi membri) nella totale
assenza di un'adeguata
divulgazione di massa significa far leva sulla disinformazione per
fare approvare qualcosa
che odora di "marcio".
Come già accennato, l'ESM non è un sistema di norme finalizzato a
disciplinare il fondo ma
è l'atto istitutivo di un'organizzazione finanziaria intergovernativa
nel quadro del diritto
pubblico internazionale con sede in Lussemburgo.
Gli stati aderenti partecipano in qualità di soci e devono versare una
quota determinata
sulla base della partecipazione alla BCE. Gli stati/soci possono anche
trasformarsi in
debitori qualora decidano di chiedere un prestito all'organizzazione.
Lo Stato che chiede un
finanziamento, magari minacciato da un probabile fallimento o dalla
regola del rapporto
debito/PIL entro il 60%, deve sottostare ad una "rigorosa
condizionalità", nell'ambito di
un programma di aggiustamento macroeconomico e di un'analisi scrupolosa della
sostenibilità del debito pubblico.
Riprendendo la domanda che ci si è posti all'inizio, ossia a quali
rigorose condizioni debba
attenersi lo Stato debitore, si tratta di materie riguardanti almeno
la politica economica.
Nel primo trattato ESM il riferimento era abbastanza chiaro e diretto:
"If indispensable to
safeguard the financial stability of the euro area as a whole, access
to ESM financial
assistance will be provided on the basis of strict economic policy
conditionality" (punto 4,
premesse). Nel documento firmato il 2 febbraio 2012, invece, il
richiamo alle condizioni di
politica economica viene disposto in modo diverso. Scompare dalle
premesse2, dall'articolo
3 dedicato alla definizione dell'obiettivo3, nell'articolo 124 e in
quasi tutto l'art 135.
2 "If indispensable to safeguard the financial stability of the euro
area as a whole, access to ESM financial
assistance will be provided on the basis of strict economic policy
conditionality under a macroeconomic
adjustment programme and a rigorous analysis of public-debt
sustainability. The initial
maximum lending volume of the ESM, after the complete run down of the
EFSF, is set at EUR 500 000
million", punto 4 delle premesse della prima versione del trattato,
disponibile soltanto in inlgese.
"Il MES può pertanto fornire un sostegno alla stabilità sulla base di
condizioni rigorose
commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se
indispensabile per salvaguardare la
stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi
Stati membri. Il volume della capacità
massima iniziale di finanziamento erogabile dal MES è fissato a 500
000 milioni di EUR, incluso il
sostegno in essere alla stabilità del FESF", punto 6 del trattato
aggiornato che si ritiene corrispondente al
punto 4 sopra descritto.
3 "The purpose of the ESM shall be to mobilise funding and provide
financial assistance, under strict
economic policy conditionality", articolo 3 della prima versione.
"L'obiettivo del MES è quello di mobilizzare risorse finanziarie e
fornire un sostegno alla stabilità,
secondo condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza
finanziaria scelto, a beneficio dei
membri del MES che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi
problemi finanziari, se indispensabile
per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo
complesso e quella dei suoi Stati
membri", articolo 3 del trattato aggiornato.
4 "If indispensable to safeguard the financial stability of the euro
area as a whole, the ESM may provide
financial assistance to an ESM Member, subject to strict economic
policy conditionality under a macroeconomic
adjustment programme, commensurate with the severity of the economic
and financial
imbalances experienced by that ESM Member".
"Ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della
zona euro nel suo complesso e
dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un
sostegno alla stabilità, sulla base di
condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza
finanziaria scelto. Tali condizioni possono
spaziare da un programma di correzioni macroeconomiche al rispetto
costante di condizioni di
ammissibilità predefinite".
Rispettivamente del vecchio e del nuovo trattato.
5 "If a decision pursuant to paragraph 2 is adopted, the Board of
Governors shall entrust the European
Commission with the task of negotiating with the ESM Member concerned
– wherever possible together
with the IMF, and in liaison with the ECB – a memorandum of
understanding (the "MoU") detailing the
economic policy conditionality, contained in a macro-economic
adjustment programme and attached to
the financial assistance", punto 3 del vecchio testo.
"Se è adottata una decisione ai sensi del paragrafo 2, il consiglio
dei governatori affida alla
Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile,
insieme all'FMI – il compito di
negoziare con il membro del MES interessato, un protocollo d'intesa
che precisi le condizioni contenute
nel dispositivo di assistenza finanziaria", punto 3 del nuovo testo.
"The European Commission – wherever possible together with the IMF,
and in liaison with the ECB –
shall be entrusted with monitoring the compliance with the economic
policy conditionality attached to
the financial assistance. On the basis of the report of the European
Commission, the Board of Directors
L'accenno è stato invece mantenuto nell'articolo 5 che disciplina il
consiglio dei
governatori. In particolare, il consiglio dei governatori adotta
decisioni, "di comune
accordo"6, in merito alla "concessione del sostegno alla stabilità da
parte del MES, incluse
la politica economica, le condizioni enunciate nel protocollo d'intesa
di cui all'articolo 13,
paragrafo 3, e la definizione della scelta degli strumenti nonché delle modalità
finanziarie e delle condizioni, ai sensi degli articoli da 12 a 18"
(punto 6, lettera f). La
norma, che non brilla certo per chiarezza, mette in evidenza come le
scelte di politica
economica diventano praticamente oggetto di contrattazione
finanziaria. In altri termini, si
stabilisce che il paese in difficoltà che ha bisogno del prestito deve
cedere (non è dato
sapere entro quali limiti) la propria sovranità nella definizione
delle scelte di politica
economica.
E poco importa se il consiglio dei governatori attribuisce il mandato
alla Commissione
europea di negoziare, di concerto con la BCE, le condizioni di
politica economica cui è
subordinata ogni operazione di assistenza finanziaria (punto 6,
lettera g). L'appoggio
fornito dalle istituzioni europee nell'attuazione dei piani dell'ESM
non fornisce alcuna
rassicurazione dato che il potere decisionale è in mano
all'organizzazione intergovernativa.
Per quale motivo, allora, nella nuova versione del trattato è stato
eliminato in molte parti il
richiamo alla politica economica? Quali altre "rigorose
condizionalità" possono essere
imposte alla nazione minacciata da una grave crisi?
Ragionando per ipotesi, si potrebbe anche pensare che le modifiche al
vecchio testo siano
state realizzate perché forse la volontà di appropriasi di
un'importante fetta di poteri
pubblici dava troppo nell'occhio, oppure, ancor peggio, si è deciso di
ampliare il livello di
ingerenza dell'ESM nei singoli territori.
In ogni caso, volere imporre ad una nazione in difficoltà di pilotare
la propria economia
per soddisfare le richieste di un'istituzione finanziaria,
deresponsabilizzata grazie
all'immunità, è un obiettivo politicamente irresponsabile, poiché
scavalca i sistemi
democratici.
Ancor più inquietanti sono i meccanismi ed i sistemi di relazione che
caratterizzano l'ESM.
Sei uno Stato in difficoltà? Stabilità finanziaria garantita! Intanto fammi
lucrare sul tuo debito.
L'ESM opera concretamente come un qualsiasi istituto finanziario,
eroga prestiti, si rivolge
al mercato per potere soddisfare le richieste di concessione di denaro
ed ha come scopo
quello di ottenerne un profitto. Basti pensare che lo Stato debitore
dovrebbe corrispondere
all'ESM un determinato prezzo che nella prima versione del trattato
era più o meno
identificabile in un terzo allegato, poi eliminato, dove si stabilisce
che l'esborso è pari al
costo del finanziamento sostenuto dall'ESM più un onere di 200 BPS
(punti base) sulla
totalità dei prestiti ed una maggiorazione di 100 BPS per gli importi
prestati non
rimborsati dopo tre anni.
Nel testo firmato il 2 febbraio, invece, vengono sostituiti tali
parametri con un "margine
adeguato". Si consideri comunque che in entrambi i documenti si
attribuisce al consiglio
dei governatori la facoltà di potere modificare i tassi di interesse.
E' questo il concetto di stabilità a cui mira l'Europa?
Perché, poi, la BCE deve prestare denaro all'1% alle banche mentre i
paesi in crisi devono
pagare all'ESM una cifra notevolmente più alta?
Si supponga, ad esempio, che la liquidità concessa dalla BCE agli
istituti bancari sia
shall decide, by mutual agreement, on the disbursement of the tranches
of the financial assistance
subsequent to the first tranche", punto 7 del vecchio testo.
"La Commissione europea – di concerto con la BCE e, laddove possibile,
insieme al FMI – ha il compito
di monitorare il rispetto delle condizioni cui è subordinato il
dispositivo di assistenza finanziaria", punto
7 del nuovo testo.
6 Il riferimento è probabilmente al consiglio di amministrazione (si
veda per questo l'articolo 4, punto 2).
investita nell'ESM ad un tasso evidentemente superiore all'1%. Si
ipotizzi, inoltre, che
questo denaro venga destinato ad un'operazione di finanziamento di un
paese membro
indebitato che, secondo le regole del fondo, dovrebbe pagare un prezzo
pari alla somma del
costo della moneta che il fondo deve pagare alle banche finanziatrici
più quel "margine
adeguato" spettante all'ESM. Ora, considerato che la Banca Centrale
Europea è finanziata
dagli Stati membri, per quale assurda motivazione uno Stato dell'UE,
seppur in modo
mediato, deve prestare soldi alle banche ad un tasso ridicolo per poi
rischiare di dover
pagare il suo (indiretto) debitore una percentuale più elevata?
Il capitale sociale: quanto costa diventare soci? Che succede se lo Stato
membro non versa i soldi?
E' pari a 700 miliardi di euro di cui solo 500 saranno prestabili.
L'Italia, la Francia e la
Germania posseggono assieme 392.589.190.000 di euro, e poiché per raggiungere il
quorum dei 2/3 nelle decisioni è necessario che a questi tre paesi si
aggiunga anche solo la
Spagna per imporre scelte ai restanti 13 Stati, non si può certo dire
che l'obiettivo di
stabilità finanziaria, così come inteso dai sostenitori del trattato,
rispecchi valori
democratici.
Di questo importo, 80 miliardi di euro saranno sotto forma di capitale
versato fornito dagli
Stati membri della zona euro. I restanti 620 miliardi di euro sono
sotto forma di "capitale
richiamabile" e i paesi aderenti al trattato si vincolano "irrevocabilmente e
incondizionatamente" a fornire il loro contributo per lo stock di
capitale autorizzato, pena
l'applicazione di sanzioni. Se lo Stato membro dell'ESM non trova i
soldi da versare, in
parte subito (entro 15 gg dalla data di entrata in vigore del
trattato) ed in parte in altre 4
rate annuali, allora dovrà, sotto una non meglio definita "procedura
di sorveglianza
multilaterale" (articolo 24), essere sanzionato. Si è già avuto modo
di evidenziare che nel
caso in cui lo Stato membro non adempie alle proprie obbligazioni
finanziarie allora non
può esercitare il diritto di voto (articolo 4, punto 8). Il ventaglio
di "punizioni" potrebbe
essere più ampio ed indefinito se si considera che in una successiva
disposizione (articolo
24, punto 2) si fa riferimento a sanzioni di natura finanziaria. Sorge
spontanea la seguente
domanda: ma se uno Stato non è in condizioni di pagare il proprio
debito o la quota di
capitale all'ESM, quale effetto si può ottenere con l'irrogazione di
sanzioni monetarie se
non quello di obbligare lo Stato inadempiente a pagare il proprio
debito mediante
pagamenti diversi da quelli squisitamente finanziari? Chi esclude che
la merce di scambio
non possa essere il patrimonio pubblico o chissà quale altra tipologia
di beni? Tenuto conto
che l'ESM può richiedere il pagamento anticipato dei versamenti
annuali, sia del capitale
inizialmente sottoscritto (articolo 41) che dell'aumento eventualmente
deliberato (articolo
9)7, non è forse fin troppo facile realizzare condizioni di insolvenza
"pilotate"?
La Germania si è detta disposta a versare più capitale, e chi non lo farebbe
visto che chi versa più soldi esercita più potere!
Il diritto di voto è misurato sulla base dell'ammontare dei soldi
versati. Le cifre indicate
nell'allegato II corrispondono alle percentuali possedute nel capitale
della BCE. Tuttavia il
sistema di voto previsto nel consiglio direttivo dell'istituto
creditizio è radicalmente diverso
da quello attribuito all'ESM, in quanto tutti i governatori hanno
diritto allo stesso voto,
indipendentemente dalla partecipazione dei paesi al suo capitale. In
poche parole, i
rapporti di forza economici, "neutralizzati" dalla regola
dell'uguaglianza sancita
dall'istituzione comunitaria, si ritrovano a prevalere sul diritto
europeo, o almeno questa è
la strada aperta dal trattato.
Una svista? A quanto pare si tratta di obiettivi politici ben precisi.
Al congresso della Cdu
7 Almeno questa è l'interpretazione a parere di chi scrive dato che
l'unica cosa che sembra distinguere la
disposizione dell'articolo 41da quella dell'articolo 9 è il
riferimento, nel primo caso, ai versamenti iniziali.
(Unione Democratica Cristiana tedesca) del 14 novembre, presente chiaramente la
cancelliera Angela Merkel, è stata presentata una mozione, poi
respinta, con cui si chiedeva
che il potere di voto nel consiglio della BCE fosse attribuito in
proporzione alle
partecipazioni possedute e non più allo stesso modo fra tutti i governatori.
Riguardo a tali questioni c'è un passaggio che merita sicuramente
attenzione, e cioè che il
capitale dell'ESM può essere modificato su decisione del consiglio dei
governatori secondo
il modello di contribuzione appena descritto ed espresso in
percentuale nell'allegato I.
Si ipotizzi che sia deliberato un aumento di capitale la cui richiesta
di versamento, ai sensi
dell'articolo 9, può essere adottata in qualsiasi momento dal
consiglio dei governatori
(punto 1) o dal consiglio di amministrazione a maggioranza semplice (punto 2).
Cosa accadrebbe se una decisione di questo tipo venisse presa in un
momento in cui uno o
più stati membri si trovano in difficoltà, magari già sottoposti a sanzione per
inadempimento nel versamento delle precedenti quote? In primo luogo,
si avrebbe un
aumento, teoricamente anche spropositato, del potere decisionale dei membri
finanziariamente più forti, visto che chi non ottempera ai pagamenti
non può esercitare il
diritto di voto.
In questa direzione, la disposizione secondo cui è possibile
anticipare il versamento della
quota (articolo 41, punto 3) potrebbe essere interpretata come
un'ulteriore strumento volto
a consegnare nelle mani di pochi governatori il destino di tante nazioni.
Considerati gli ampi poteri riconosciuti all'organizzazione
intergovernativa, nel caso in cui
si scoprisse che i rappresentanti dell'ESM agiscono nell'interesse di
poteri "occulti" e non
dei paesi aderenti, chi dovrebbe fermarli visto che gli è stata
assicurata l'immunità?
Chi pagherà i circa 125 miliardi di euro che l'Italia dovrebbe impegnare per
partecipare al fondo "salva stati"/ESM?
Ma soprattutto, l'Italia possiede le risorse finanziarie per far
fronte a questo impegno? E se
il bel paese non riuscisse a versare le rate, lo Stato di diritto
sarebbe costretto a subire le
"condizioni" imposte dall'ESM, il cui limite è praticamente
inidentificabile? Si consideri
che l'Italia, fra febbraio e marzo, deve inoltre far fronte a scadenze
per oltre 91 miliardi di
euro (56,2 miliardi di Btp, 12, 3 miliardi di CcT e 23 miliardi di
CTz). Gli stranieri ne
detengono almeno 30 miliardi.
I soldi tolti alla collettività mediante l'imposizione delle politiche
di austerity servono per
riempire le tasche dell'istituzione finanziaria? Cittadini informati,
cittadini, forse, salvati.
Chi detiene la "cabina di regia" del fondo fra immunità e documenti
"inviolabili"?
L'organizzazione è dotata di un consiglio dei governatori e di un consiglio di
amministrazione (articolo 4).
Mentre sul consiglio dei governatori c'è almeno formalmente un minimo
di controllo
democratico, visto che è formato dai ministri delle finanze dei paesi
aderenti, il consiglio di
amministrazione assume toni opachi in quanto i suoi membri sono nominati dai
governatori e possono essere revocati in qualsiasi momento (articolo
6). Visto l'ampio
potere concesso dal trattato al consiglio di amministrazione e
l'importanza che l'ESM
intende assumere nella gestione della politica internazionale queste
disposizioni si
adattano più a storie di fantapolitica che alla realtà, specialmente
se si considera che
l'istituzione intergovernativa8 ed i membri dell'organizzazione,
compresi quelli dello staff,
sono immuni da procedimenti legali in relazione ad atti da essi
compiuti nell'esercizio delle
8 Articolo 32, punto 1: "Al fine di consentire al MES di realizzare il
suo obiettivo, allo stesso sono conferiti
nel territorio di ogni suo membro lo status giuridico ed i privilegi e
le immunità definiti nel presente
articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del proprio
status giuridico e dei propri privilegi
e delle proprie immunità negli altri territori in cui opera o detiene attività".
proprie funzioni9. L'ESM gode inoltre di una incomprensibile "inviolabilità" dei
documenti10.
Il trattato contiene altre disposizioni che fuoriescono da qualsiasi
comprensione
democraticamente logica, quasi come se tali regole fossero state
dettate da soggetti che non
hanno e non intendono avere alcuna forma di sottomissione a quegli
Stati di diritto che si
riconoscono nei principi di Uguaglianza, Democrazia e Giustizia. Qui,
probabilmente, la
posta in gioco non è soltanto la sovranità economica.
L'ESM appare come una potenza politica che, a tratti, sembra non
essere in grado di
tutelare nemmeno se stessa, se si tiene conto del fatto che questa
tendenza al "libero
arbitrio" si spinge fino al punto di autorizzare il direttore generale
del consiglio dei
governatori a revocare l'immunità di qualsiasi membro del personale
dell'ESM eccetto se
stesso (articolo 35, punto 3).
"Burattinai occulti"?
I privati, sostanzialmente grandi finanziatori come ad esempio la Cina
che ha già mostrato
interesse verso il fondo, sono ammessi, in qualità di osservatori11, a
partecipare alle
riunioni (del consiglio dei governatori e del consiglio di
amministrazione) che hanno ad
oggetto la valutazione della concessione del credito al paese
richiedente nonché la
definizione delle rigorose prescrizioni da imporre alla nazione "minacciata".
Questa ingerenza si traduce nel serio rischio che a dettare le
disposizioni di politica
economica da applicare nel territorio dello Stato debitore siano
coloro che concedono i
soldi al fondo.
La sovranità dei singoli stati membri rischia di essere sostituita da
una dittatura economica
e non da un'altra istituzione democratica di più ampie dimensioni.
Senza l'attuazione di riforme strutturali in ambito comunitario
finalizzate a proteggere
l'economia reale dalla finanza speculativa non c'è altra strada che la
sottomissione alle
potenze economiche dei paesi emergenti, che di certo non hanno ancora maturato
l'importanza dell'applicazione dei principi di democrazia ed
uguaglianza al di sopra di
qualsiasi logica di profitto.
Capitali "scudati"? Un fondo autorizzato all'importazione?
Il trattato stabilisce che i beni, le disponibilità e le proprietà del
MES, ovunque si trovino e
da chiunque siano detenute "godono dell'immunità da ogni forma di
giurisdizione, salvo
qualora il MES rinunci espressamente alla propria immunità in pendenza
di determinati
procedimenti o in forza dei termini contrattuali, compresa la
documentazione inerente
gli strumenti di debito" (articolo 32, punto 3) e "non possono essere oggetto di
perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra
forma di sequestro o
pignoramento derivanti da azioni esecutive, giudiziarie, amministrative o
normative"(art. 32, punto 4).
Al di là dell'esenzione fiscale disciplinata dall'articolo 36 che è in
piena sintonia con la
filosofia della nuova gestione del fondo salva-stati, c'è un altro
passaggio che non bisogna
sottovalutare, ossia il riferimento alla vendita (articolo 36, punto
2) e all'importazione
(articolo 36, punto 4) di beni. In che termini ed entro quali limiti
l'ESM è autorizzato a
trattare patrimoni e ricchezze di varia natura? C'è una connessione
con il colossale
9 Articolo 34, punto 1: "Nell'interesse del MES, il presidente del
consiglio dei governatori, i governatori e i
governatori supplenti, gli amministratori, gli amministratori
supplenti, nonché il direttore generale e
gli altri membri del personale godono dell'immunità di giurisdizione
per gli atti da loro compiuti
nell'esercizio ufficiale delle loro funzioni e godono
dell'inviolabilità per tutti gli atti scritti e documenti
ufficiali redatti".
10 Articolo 32, punto 5: "Gli archivi del MES e tutti i documenti
appartenenti al MES o da esso detenuti
sono inviolabili".
11 Si vedano in particolare i punti 3 e 4 dell'articolo 6 e il punto 9
delle premesse.
processo di privatizzazione che sta caratterizzando alcuni paesi, fra
cui l'Italia?
In che modo questo tipo di attività può incidere positivamente sulla
ricerca di stabilità
finanziaria della zona euro?
I poteri finanziari sostituiscono di fatto la BCE?
Il ministro Mario Monti durante i lavori parlamentari del 14 gennaio
2011, oltre ad avere
omesso una discussione chiarificatrice sul funzionamento dell'ESM ha
fornito indicazioni
imprecise circa il ruolo della BCE nel "rafforzamento della
operatività del Fondo europeo
di stabilizzazione finanziaria". Il primo ministro, infatti, parla di
affidamento alla BCE del
compito di operare come agente del Fondo nella "collocazione delle sue
emissioni sui
mercati internazionali" ma, scorrendo il testo del Trattato, si nota
come il ruolo dell'istituto
europeo si riduce a quello di "osservatore"12 o per certi versi di "assistente"
dell'organizzazione finanziaria visto che nell'ambito della procedura
per la concessione dei
finanziamenti la decisione spetta al consiglio dei governatori (articolo 13).
Quella che appare come una tendenza all'aggiramento delle regole
istituzionali tramite
accordi intergovernativi è anche supportata, come già discusso, dalla
predisposizione di un
sistema di voto differente da quello vigente presso la BCE.
Chi ha appoggiato l'istituzione del Trattato?
In primo luogo il Parlamento europeo con 494 voti a favore, 100
contrari e 9 astensioni.
L'avvio dell'ESM è stato reso possibile dall'approvazione della
modifica del trattato sul
funzionamento dell'UE, ed in particolare dell'articolo 136,
"consistente nell'aggiunta di un
paragrafo ai sensi del quale gli Stati membri la cui moneta è l'euro
possono istituire un
meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per
salvaguardare la stabilità della
zona euro nel suo insieme e che stabilisce che la concessione di
qualsiasi assistenza
finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta ad una rigorosa
condizionalità" (decisione del Consiglio Europeo del 25 marzo 2011).
A seguito di tale decisione, l'11 luglio 2011 i ministri delle Finanze
dei 17 paesi aderenti
hanno firmato il trattato ESM. L'entrata in vigore era stata disposta
per il 1° luglio 2013,
ma in occasione del summit europeo dell'8-9 dicembre si è deciso che
il meccanismo
europeo di stabilità entri in vigore nel luglio del 2012.
Una domanda che vale la pena porsi è se gli europarlamentari prima di
dare il proprio
assenso alla modifica del trattato dell'UE fossero nelle condizioni di
conoscere il testo del
trattato ESM. La risposta è si. Nella risoluzione del Parlamento
Europeo del 23 marzo 2011
si citano i rapporti con il "consiglio dei governatori" istituito e
regolamentato nel
documento in discussione. I dettagli del documento, poi, sono
ampiamente descritti nella
nota di trasmissione delle conclusioni del Consiglio Europeo del 24-25 marzo.
Per tale ragione, si fa fatica a comprendere le perplessità sollevate
nella risoluzione da cui
traspaiono solo timide critiche al trattato ESM, e a tratti si da
l'impressione di non volere
dichiarare apertamente di conoscerne i dettagli, o quantomeno di
volerli ostacolare
("considerato che il progetto di decisione del Consiglio europeo, se
adottato, potrebbe
sfociare nella creazione di un meccanismo completamente al di fuori della sfera
dell'Unione, senza che alle istituzioni dell'Unione in quanto tali sia
affidato alcun ruolo",
punto E). Infastidisce inoltre il fatto che l'atteggiamento di disapprovazione è
sostanzialmente finalizzato alla richiesta di maggiori poteri del
Parlamento nella
effettuazione dei controlli agli Stati membri affinché si attengano a
quanto imposto dalla
Commissione e al meccanismo europeo di stabilità ("insiste sulla
necessità che il
Parlamento controlli che gli Stati membri si attengano agli indirizzi
economici definiti
dalla Commissione e alle condizioni imposte dal meccanismo europeo di
stabilità...",
punto 17).
12 Si vedano, a tal proposito, gli articoli 5 (punto 3) e 6 (punto due).
Si ricorda ai 494 politici che non sono i "meccanismi" a dettare le
regole ma i soggetti
(giuridici), in tal caso un'organizzazione intergovernativa
finanziaria che intende lucrare
sull'indebitamento pubblico. Per i parlamentari europei quindi il
problema dell'entrata in
vigore dell'ESM è da circoscrivere alla spartizione dei poteri da
esercitare sulle nazioni in
difficoltà finanziaria? Non si può certo non notare che nella
risoluzione non si fa alcun
riferimento alle immunità e agli altri privilegi riconosciuti in
ambito ESM, così come in
questo documento non ci si è chiesto chi saranno i membri del consiglio di
amministrazione, dello staff e qual'è il livello di ingerenza che gli
"osservatori" finanziatori
potrebbero realmente esercitare nella definizione delle regole di
politica economica da
imporre allo Stato debitore. O, ancora, nessun riferimento
all'importazione di merci nella
gestione del fondo oppure al regolamento del 2010 che aveva già
istituito un meccanismo
europeo in via di estinzione.
Esistono due meccanismi di stabilità. Una colossale "furbata" europea?
Il primo meccanismo è stato istituito con un regolamento del 2010 (11
maggio, n. 470).
Tale "Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria" è dunque diverso dal
"Meccanismo europeo di stabilità" del trattato ESM firmato dai
ministri della Finanza. Dal
punto di vista delle finalità c'è una sostanziale coincidenza, in
entrambi i casi si tratta di
introdurre un meccanismo finalizzato ad offrire assistenza finanziaria
agli Stati membri
che ne fanno richiesta.
Esistono tuttavia alcune differenze sostanziali, anche perché altrimenti non si
comprenderebbe la necessità di crearne un altro nell'arco di brevissimo tempo.
Anzitutto il meccanismo previsto dal regolamento ha una durata
limitata nel tempo (fino
alla fine di giugno 2013) mentre il secondo è permanente. Quello "a
tempo" ha una
capacità di prestito di 60 miliardi (22,5 per l'Irlanda e 26 per il
Portogallo), l'altro invece di
500 miliardi. Ora, anche considerando gli altri caratteri distintivi,
per quale motivo
riproporre a distanza di pochi mesi (7 se si considera che il consenso
politico sull'ESM è
stato raggiunto nella riunione del 16-17 dicembre 2010) un nuovo
meccanismo europeo di
stabilità? Non si poteva semplicemente, seguendo un adeguato iter
normativo, modificare
quello già esistente? Qui entra in gioco la più importante
distinzione, tutt'altro che
squisitamente tecnica, fra i due meccanismi.
Il regolamento affida alle istituzioni europee, in particolare alla
Commissione in
collaborazione con la BCE, la gestione, anche in termini decisionali,
dell'assistenza
finanziaria. E', in tal senso, la Commissione ad essere autorizzata a
contrarre prestiti per
conto dell'Unione europea sui mercati dei capitali o con le
istituzioni finanziarie (articolo
1). Così come l'assistenza finanziaria è concessa mediante decisione
adottata dal Consiglio
(articolo 3) e il pagamento del capitale e degli interessi dovuti per
i prestiti viene trasferito
dallo Stato membro beneficiario ad un conto presso la BCE. In effetti,
poiché si tratta di
una gestione che fa capo alle istituzioni la forma giuridica di
"meccanismo" è tecnicamente
corretta.
Il trattato ESM, invece, dispone la creazione di un nuovo soggetto
giuridico a cui viene
sostanzialmente delegato, in modo permanente, lo stesso compito che il
regolamento aveva
affidato agli organismi istituzionali. Tant'è che nello schema
riportato nel bollettino della
BCE del mese di luglio (p. 78), nella sezione "Forma
giuridica/istituzionale", quanto
previsto dal regolamento viene definito "Meccanismo dell'UE" mentre
quanto stabilito nel
Trattato ESM è descritto come "Organizzazione intergovernativa".
Perché quindi creare confusione chiamando "meccanismo europeo di stabilità" un
documento che istituisce un'organizzazione intergovernativa?
Attenzione: il trattato ESM entra in vigore solo previa approvazione da parte
dei parlamenti nazionali, quello italiano non lo ha ancora ratificato.
I rappresentanti europei hanno già fatto la loro scelta, ma per
fortuna in Italia il Trattato
non è stato ancora ratificato, e adesso tocca ai parlamentari
nazionali decidere se far
sottomettere la Costituzione ad una possibile dittatura economica e
chissà cos'altro.
Chi scrive non è a conoscenza dello stato di attuazione delle
ratifiche negli altri 16 stati e
sarebbe estremamente utile condividere questo tipo di informazione.
A tal proposito, si faccia attenzione ad un passaggio delicato:
oggetto di ratifica non è il
trattato ESM ma la modifica all'articolo 136 del Trattato sul
Funzionamento dell'UE
(TFUE) con cui l'Europa intende imporre agli stati membri il documento
istitutivo
dell'ESM firmato dai ministri delle finanze13.
Siamo sicuri che un percorso politico-legislativo di questo tipo sia
pienamente legittimo?
Come si può pensare di imporre ai cittadini europei ciò che appare
come una "delega in
bianco" ad una istituzione finanziaria semplicemente chiedendo la
ratifica della modifica
dell'art. 136 del TFUE che prevede soltanto l'introduzione di un
"meccanismo di stabilità
da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità
dell'intera zona euro"?
In Italia, il disegno di legge per cambiare il suddetto articolo è
stato presentato dall'ex
ministro degli Affari esteri, Franco Frattini, di concerto con l'ex
ministro dell'Economia e
delle Finanze, Giulio Tremonti, l'ex ministro dello Sviluppo
economico, Paolo Romani, l'ex
ministro per le Politiche europee, Anna Marina Bernini Bovicelli. Già
la 1° commissione
permanente Affari Costituzionali ha dato esito "non ostativo" (14
dicembre 2011) e la 14°
commissione permanente Politiche dell'unione europea si è espressa in
modo favorevole
con osservazioni (25 gennaio 2012).
Non è escluso comunque che nelle singole nazioni, come già accaduto in
Germania per gli
eurobond (e come si pensa possa accadere anche per il meccanismo
europeo di stabilità)
intervenga la Giustizia per bloccare l'operatività del trattato ESM.
Intanto, la Merkel sta discutendo con il premier Wen Jiabao della
possibile partecipazione
della Cina alla gestione del debito europeo mediante l'ESM, nonostante
Bruxelles non
abbia ancora incassato la ratifica di tutti gli stati aderenti.
06/02/2012
13 Riguardo a questo aspetto si richiamano le dichiarazioni contenute
nel bollettino della BCE (luglio 2011):
"La modifica proposta per l'articolo 136 del Trattato dovrebbe entrare
in vigore il 1° gennaio 2013,
permettendo così al MES di essere operativo da luglio dello stesso
anno". Si ricorda che l'entrata in
vigore è stata anticipata al mese di luglio del 2012.
Paolo D'Arpini - Portavoce European Consumers Tuscia
C/O - Circolo Vegetariano VV.TT. - Via della Fontana Snc
01030 Calcata (Vt)
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